Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nuovo Decreto: lavoratori fragili e smart working


Con il decreto si individuano le patologie con particolare connotazione di gravità per cui si prevede lo svolgimento delle mansioni lavorative in modalità agile fino al 28 febbraio 2022.

Si individuano due casistiche specifiche:

  • condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale;
    a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
    —trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
    —trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
    —attesa di trapianto d’organo; —terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
    —patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
    —immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
    —immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
    —dialisi e insufficienza renale cronica grave;
    —pregressa splenectomia;
    —sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+< 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.
    a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    —cardiopatia ischemica;
    —fibrillazione atriale;
    —scompenso cardiaco;
    —ictus;
    —diabete mellito;
    —bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    —epatite cronica;
    —obesità.
  • condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle condizioni individuate dal decreto
    b)la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
    —età >60 anni;
    —condizioni di cui all’Allegato 2della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021citata in premessa.

L’esistenza delle patologie e condizioni elencate nel decreto  devono essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

DECRETO