Maturità 2024, domande presidenti e commissari esterni dal 27 marzo al 12 aprile – incontro online


La nota n. 12423 del 26 marzo 2024 disciplina la formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2023-24.

INCONTRO ONLINE per la compilazione dell’istanza Partecipazione Commissioni Esami di Stato: giovedì 4 aprile ore 18.00 .
Compila il seguente modulo, riceverai il link di collegamento entro le ore 17.30 e collegati dal tuo pc in modo da compilare l’istanza insieme a noi ⬇⬇
https://forms.gle/CkBbep3nUE5dYQEn9

L’incontro è aperto a chi è iscritto o a chi si vuole iscrivere alla Flc Cgil

 

Domande presidenti e commissari esterni dal 27 marzo al 12 aprile

3.c Obblighi e facoltà del personale scolastico

3.c.a Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettera a), del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di
nomina in qualità di presidente:
– i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a
istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado,
nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

3.c.b Personale che ha facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente (modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di
presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione
secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito
nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di
ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di
presidenza;
4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione
secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un
anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai
sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o
specialistica o magistrale;
6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione
secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non
più di tre anni;
8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre
anni
9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da
non più di tre anni.
10. Si evidenzia che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di presidente di commissione
attraverso la presentazione del modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nel presente
paragrafo:

a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria
di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti
a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono
corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello
svolgimento della funzione di presidente;
b) i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non
possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante
il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere
assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d) i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con
contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di
presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato
cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

3.c.c Personale tenuto a presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione
dell’istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del
potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non
designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni
nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti
alle discipline assegnate ai commissari esterni;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico8 o fino al
termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se
non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni
nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai
commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge
n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

3.c.d Personale che ha facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1)

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere d) ed e), e cc. 5 e 6, del d.m. n. 183 del 2019, hanno facoltà di presentare
istanza di nomina in qualità di commissario esterno:
1. i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da
non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità
all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999;
2. i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto
di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche
in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità
all’insegnamento di cui alla l. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti
alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo
grado.
Si precisa che hanno facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno attraverso il
modello ES-1, purché rientrino in una delle categorie elencate nei paragrafi 3.c.c e 3.c.d.:
a) ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria
di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti
a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono
corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso
trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello
svolgimento della funzione di commissario esterno;
b) i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola
secondaria di secondo grado. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per
commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con
disabilità, che partecipano all’esame di Stato;
d) i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104
del 1992;
e) i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.
Il personale della scuola appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina in qualità di commissario
esterno può contestualmente chiedere la nomina in qualità di presidente di commissione, purché in possesso
dei prescritti requisiti.
Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell’effettivo possesso dei
requisiti dichiarati, secondo quanto già in precedenza ribadito, anche ai fini della responsabilità in ordine
alle domande confermate.

Allegati